Reati stradali procedibili solo a querela di persona offesa? In esame la sentenza della Corte costituzionale

Roma – Il settore assicurativo stradale è in continua evoluzione interpretativa, in particolare l’approfondimento odierno è relativo ad una sentenza (la n. 248 del 2020) con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate determinate questioni di leggittimità sollevate dal tribunale di Pisa e da altri giudici requirenti sull’attuale disciplina del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che ne prevede la procedibilità d’ufficio ex art. 590-bis c.p., introdotto dalla legge n. 41/2016.

Risulta pertanto che in molti casi in cui sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale, erano attinenti a fattispecie in cui nessuna delle persone offese aveva presentato querela e dove la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale consisteva nell’omesso rispetto del segnale di stop, nella mancata precedenza, nel sorpasso sulla destra, ovvero a violazioni comuni in cui spesso gli utenti della strada incorrono. Quasi tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, invocando vari parametri costituzionali, e si dolgono della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di cui all’art 590 bis cod. pen. limitatamente al primo comma o comunque per tutte le ipotesi diverse da quelle del secondo comma, che delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La censura formulata, in particolare con riferimento all’art. 3 Costituzione dal Tribunale di Pisa, si fonda sulla dubbia legittimità costituzionale della mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma dell’art. 590-bis cod. pen., ritenendo che sarebbe irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’aggravante relativa all’ebbrezza alcolica o all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore di tale fattispecie.

Inoltre è sempre opportuno considerare che esistono molte forme di garanzia assicurativa in tal proposito. AssiParioli è a disposizione per ogni chiarimento-approfondimento.